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30 giugno 2009

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7 – Case nuove e 36%
I benefici fiscali sulle ristrutturazioni si applicano anche a case di nuova costruzione?
La mia nuova casa è in costruzione, il rogito è previsto per il prossimo anno. Se faccio dei lavori (del tipo inferriate alle finestre, climatizzatore) posso godere dei benefici fiscali previsti anche se i lavori vengono fatti in fase di costruzione ma prima del rogito?

E' possibile usufruire delle detrazioni fiscali, sia del 36% che del 55%, solo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con esclusione quindi della nuova costruzione.
E' ammessa tuttavia la possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale del 36% per l'acquisto o realizzazione di box da rendere pertinenziali all'abitazione. In tal caso, al fine di usufruire del beneficio fiscale, il contribuente dovrà seguire una serie di adempimenti previsti dalla normativa.

8 – Demolizione e ricostruzione
Fra poco otterremo un permesso di costruire che ci consentirà di demolire una vecchia casa e di ristrutturarla, con un notevole miglioramento della classe "energetica". Possiamo beneficiare della detrazione del 55% previsto nei casi di interventi di ristrutturazione con risparmio energetico (serramenti, isolamento di pareti e copertura)?
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono un caso particolare di ristrutturazione; pertanto anch'essi sono ammessi alle detrazioni fiscali (sia 36%, sia 55%). La circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998 dell'Agenzia delle Entrate e l'art.3 del DPR 380/01 stabiliscono però che queste sono concedibili sono se l'edificio è ricostruito con mantenimento di volume e forma.
Una ulteriore condizione è che la casa sia già dotata di impianto di riscaldamento, altrimenti potrà richiedere solo le detrazioni del 36% e quella del 55% relativa alla sola eventuale installazione dell'impianto solare termico. Qualora queste premesse siano soddisfatte, potrà chiedere le detrazioni fiscali del 55% in riferimento ai costi sostenuti per la sostituzione delle finestre e le pareti che, prima della demolizione, delimitavano ambienti riscaldati da ambienti non riscaldati, per l'impianto termico e per l'eventuale installazione dell'impianto solare termico. Sono escluse dalle detrazioni fiscali (sia 36%, sia 55%) le spese sostenute per lavori di ampliamento.

9 – Sconti fiscali sugli ampliamenti
In autunno dovrò ristrutturare il piano terra di una villetta a 2 piani con aggiunta di una nuova ala (se la Lombardia approva l'ampliamento del 20%).
- Sulla nuova ala si può usufruire di qualche detrazione 36-55%?
- Sulla ristrutturazione della parte esistente posso usufruire del 55% su infissi anche se usufruisco del 36% di tutti i per opere murarie?
- Sulla parte di immobile già esistente, tutti gli infissi nuovi possono usufruire del 55%?
- Posso chiede il 55% anche se i vecchi infissi sono"belli" o nella sostituzione ci sono criteri da rispettare?
- Se non posso avere 55% posso comunque avere 36% senza vincoli (a parte il limite di 48mila euro)?
- Se l'anno prossimo decidiamo anche di rifare il tetto per 30mila euro (che è tetto per entrambi gli appartamenti visto che la casa è su due piani) l'eventuale spesa può essere divisa per i due appartamenti e quindi si può detrarre il 36% (di metà spesa) dicendo che è per appartamento di sopra (perché per quello sotto "avremo" già usato tutti i 48mila euro per la ristrutturazione di questo autunno)?

Si può usufruire dell'agevolazione fiscale del 36% solo per gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni degli edifici, di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, con esclusione della nuova costruzione. Poiché l'ampliamento viene equiparato alla nuova costruzione, il contribuente non potrà usufruire del beneficio del 36%.
Per le detrazioni fiscali del 55%, oltre a continuare a valere quanto sopra riportato, è necessario che gli ambienti sui quali si vuole intervenire siano già dotati di impianto di riscaldamento.
L'intervento di ristrutturazione deve inoltre raggiungere determinati valori di efficienza energetica ai componenti edili interessati dall'intervento. A titolo di esempio, se sostituisce le finestre (quali che siano le condizioni in cui si trovino ora), le nuove finestre dovranno soddisfare un requisito in merito alla trasmittanza termica U (U ≤ 2,2 W/(m2K) a Milano ed in gran parte delle Lombardia).
Le detrazioni del 36% e del 55% non sono cumulabili nel senso che non possono essere chieste per le medesime spese; può però chiedere la detrazione fiscale del 36% per alcune spese e la detrazione fiscale del 55% per altre spese; in linea generale, si chiede la detrazione fiscale del 55% sugli interventi che ne hanno diritto (coibentazione pareti, sostituzione finestre, sostituzione caldaia, installazione impianto solare termico) e del 36% sugli altri.
  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
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